Onorevoli Colleghi! - La vigente normativa concernente la professione di perito agrario e di perito agrario laureato, regolata dalla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, esige un aggiornamento ormai indifferibile in ordine alle nuove problematiche sopravvenute nei settori eco-ambientale, agro-boschivo-forestale, della sicurezza alimentare e della tracciabilità dei prodotti, ambiti professionali tutti emergenti che devono essere impellentemente sorretti sotto l'aspetto territoriale, culturale e tecnologico.
A tale fine, quindi, occorre dar vita a un adeguato e organico ordinamento professionale in favore dei periti agrari e dei periti agrari laureati e ciò in armonia, tra l'altro, con l'attuale programmazione negoziata, la normativa in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e anche in considerazione del fatto che:
le limitazioni imposte dalle precedenti normative, rispetto alla possibilità dei periti agrari e dei periti agrari laureati di operare nell'ambito delle piccole e medie aziende, appaiono ormai anacronistiche anche alla luce del fatto che lo svolgimento di talune prestazioni professionali implica il compimento di atti che culturalmente non sono in funzione della ampiezza aziendale, quali ad esempio la gestione del personale, le progettazioni, gli accatastamenti, i frazionamenti e le volture catastali;
alla luce dell'odierno normale lessico le espressioni «parchi» e «giardini» sono indifferentemente usate e dunque appare fuori luogo che tale mancata distinzione non consenta al perito agrario e al perito agrario laureato di operare progettualmente in tale contesto;
l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54, che ha modificato l'ordinamento della professione di perito agrario inserendo, tra i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, il conseguimento della abilitazione
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professionale sulla necessità di rimanere legati alla normativa relativa ad altre professioni, ha comportato una modifica radicale della situazione preesistente dando luogo a dubbi ed incertezze di diritto transitorio, tuttora da chiarire, non rispettando assolutamente il valore abilitante che i diplomi ante 1991 possedevano secondo le norme precedentemente in vigore (articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434), venendo meno un diritto acquisito in forza del diploma di per sé abilitante all'iscrizione all'albo. Occorre pertanto un intervento legislativo che chiarisca la reale portata dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, indicando così nel giusto senso l'interpretazione di legge.
Naturalmente, la presente proposta di legge non vuole affatto essere un ampliamento illegittimo delle competenze professionali del perito agrario e del perito agrario laureato, né, tantomeno, si pone l'obiettivo di ledere quelle altrui. Viceversa, essa si erge ad iniziativa il cui scopo consiste nell'adeguare l'attuale disciplina professionale della categoria relativamente al settore catastale dei fabbricati e agro-ambientale, con particolare riferimento a quello boschivo-forestale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sicurezza alimentare e via dicendo.
Nel suo articolato, la proposta si prefigge quanto segue:
promuovere la modifica dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, in modo che risulti espressamente chiarito come il requisito della abilitazione professionale, con tutto ciò che questo comporta, sia applicabile solo a coloro che abbiano conseguito il diploma a partire dall'anno scolastico 1990-91;
riconoscere l'attività professionale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, anche ai periti agrari e ai periti agrari laureati dipendenti;
riformare il vigente ordinamento professionale del perito agrario e del perito agrario laureato, al fine di ampliare le competenze di quest'ultimo e valorizzare, quindi, sia la gestione dei processi produttivi boschivi e forestali, agro-turistico-venatori, ambientali e, più in generale, di quelli riguardanti il mondo rurale, sia a ricettazione dei presidi sanitari, l'assistenza e la consulenza nel settore fitoiatrico, i lavori catastali, topografici e cartografici dei fabbricati, alla luce dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
eliminare il riferimento alle «piccole e medie aziende» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge n. 434 del 1968;
prevedere per l'iscrizione all'albo professionale, come ulteriore requisito, il possesso di un diploma conseguito dopo un corso di studi triennale di tipo universitario;
raggruppare i collegi provinciali, impossibilitati a gestire amministrativamente la struttura dell'ente in funzione delle nuove riforme strutturali (contabilità di Stato, protocollo elettronico, corrispondenza informatica e così via), in collegi regionali o interregionali, che operativamente possono gestire in modo autonomo e amministrativo tutte le incombenze rappresentate dalle riforme strutturali, consentendo una migliore e più partecipe attività a livello regionale del rapporto collegio provinciale, con la possibilità di rappresentare territorialmente un punto di riferimento capace di fornire servizi reali agli iscritti, garantendo la rappresentatività locale attraverso i poteri attribuiti al delegato provinciale;
uniformare gli organismi di controllo dei consigli regionali od interregionali e nazionale, costituire i relativi collegi dei revisori dei conti e modificare l'attuale sistema elettorale;
riformulare armonicamente ed organicamente l'intera disciplina sulla professione del perito agrario.
La presente proposta di legge, contenente norme innovative e di integrazione
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della citata legge n. 434 del 1968, già modificata dalla legge n. 54 del 1991, si compone dei seguenti capi:
capo I (articolo da 1 a 8), concernente le disposizioni generali;
capo II (articoli da 9 a 22), relativo a circoscrizioni territoriali, costituzione dei collegi regionali e interregionali dei periti agrari;
capo III (articoli da 23 a 32), attinente al collegio nazionale dei periti agrari;
capo IV (articoli da 33 a 38), concernente l'iscrizione all'albo e all'elenco speciale, il trasferimento e la cancellazione;
capo V (articoli da 39 a 55), relativo al procedimento e alle sanzioni disciplinari;
capo VI (articoli da 56 a 63), inerente le impugnazioni;
capo VII (articoli da 64 a 65), riguardante gli onorari, le indennità e le spese;
capo VIII (articoli da 66 a 71), relativo alle disposizioni finali e transitorie.
Più specificamente, il contenuto della nuova normativa può riassumersi nel modo che segue.
L'articolo 1 riconosce il titolo di perito agrario a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale (ITAS) o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, nonché il diploma di tipo universitario di cui agli articoli 1 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che siano iscritti all'albo professionale.
L'articolo 2 disciplina le attività professionali del perito agrario e del perito agrario laureato, sia quelle tradizionali che quelle emergenti, mediante una elencazione organica ed analitica.
L'articolo 3 prevede l'estensione della tutela dell'esercizio professionale anche al perito agrario e al perito agrario laureato che svolge la sua attività alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
L'articolo 4 vieta l'iscrizione all'albo professionale a tutti quei periti agrari e periti agrari laureati che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni.
L'articolo 5 impone il segreto professionale.
L'articolo 6 prevede la vigilanza del Ministero della giustizia mediante i presidenti ed i procuratori generali di corte d'appello.
L'articolo 7 stabilisce che l'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni devono conferire gli incarichi professionali esclusivamente ai periti agrari e ai periti agrari laureati che sono iscritti all'albo professionale o nell'elenco speciale.
L'articolo 8 istituisce le norme comuni che devono regolamentare la composizione, la durata ed il funzionamento dei consigli e dei collegi dei revisori dei conti, a livello sia regionale (o interregionale) che nazionale; esso prevede, altresì, l'adozione del principio della turnazione delle cariche nell'ambito dei singoli consigli e l'obbligatorietà della partita IVA e dell'iscrizione alla speciale gestione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) per tutti coloro che rivestono la carica di presidente.
L'articolo 9 istituisce le circoscrizioni territoriali con la costituzione in ogni capoluogo di regione di un collegio professionale.
L'articolo 10 demanda al Ministero della giustizia la nomina di un commissario per la costituzione di un nuovo collegio regionale su proposta del consiglio del collegio nazionale.
L'articolo 11 disciplina la data per l'elezione del consiglio del collegio regionale e dei collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 12 prevede gli organi del collegio regionale.
L'articolo 13 stabilisce la composizione del collegio regionale.
L'articolo 14 disciplina i poteri del presidente all'interno del consiglio regionale.
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L'articolo 15 disciplina le funzioni del segretario all'interno del consiglio regionale.
L'articolo 16 disciplina le funzioni del tesoriere all'interno del consiglio regionale.
L'articolo 17 disciplina le funzioni del delegato in rapporto con gli enti istituzionali presenti nel territorio provinciale.
L'articolo 18 disciplina le funzioni del consiglio regionale.
L'articolo 19 stabilisce lo scioglimento del consiglio regionale e le funzioni di un commissario straordinario con la facoltà, per quest'ultimo, di nominare un comitato che lo coadiuvi.
L'articolo 20 istituisce il collegio regionale dei revisori dei conti e fissa le specifiche competenze, prevedendo la possibilità che uno dei tre membri effettivi sia eletto tra gli iscritti all'elenco speciale.
L'articolo 21 riporta le norme per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale degli iscritti per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo e disciplina le modalità per la validità della costituzione e l'assunzione dell'atto deliberativo.
L'articolo 22 prevede la convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del presidente o del consiglio regionale o quando ne fa richiesta un quinto degli iscritti all'albo del collegio regionale stabilendo le modalità nel caso che non si provveda entro i venti giorni.
L'articolo 23 statuisce che il collegio nazionale è l'insieme dei collegi regionali.
L'articolo 24 modifica le disposizioni dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, in materia di elezioni del consiglio del collegio nazionale. Il territorio nazionale è suddiviso in tredici circoscrizioni regionali ed interregionali con un rappresentante fino a 2.500 iscritti, due se gli iscritti sono compresi tra 2.500 e 5.000, tre se gli iscritti sono più di 5.001.
L'articolo 25 riporta la composizione delle cariche in seno al consiglio del collegio nazionale.
L'articolo 26 disciplina i poteri del presidente del consiglio del collegio nazionale.
L'articolo 27 disciplina le funzioni del segretario all'interno del consiglio del collegio nazionale.
L'articolo 28 disciplina le funzioni del tesoriere all'interno del consiglio del collegio nazionale.
L'articolo 29 disciplina i poteri del consiglio nazionale, comprese le direttive su problematiche afferenti la professione, il codice deontologico, lo svolgimento del tirocinio, le caratteristiche del titolo professionale e la tessera di riconoscimento.
L'articolo 30 disciplina le modalità per l'elezione del consiglio del collegio regionale da parte dei delegati provinciali mediante liste contrapposte presentate secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 1 e 2.
L'articolo 31 istituisce anche nell'ambito del collegio nazionale il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali uno iscritto nell'albo dei revisori dei conti e uno supplente, eletti dai delegati provinciali mediante liste contrapposte.
L'articolo 32 prevede la costituzione dell'assemblea nazionale composta dai presidenti dei consigli dei collegi regionali, o loro delegati, per esprimere parere consultivo ed avanzare proposte in merito ai programmi operativi che il consiglio nazionale intende attuare.
L'articolo 33 disciplina il contenuto dell'albo e dell'elenco speciale con l'obbligo per gli iscritti all'albo di indicare il numero di iscrizione alla cassa, il codice fiscale e la partita IVA.
L'articolo 34 disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale e consente l'ammissione all'esame di Stato, per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, anche a quei periti agrari e periti agrari laureati che abbiano conseguito un diploma universitario (laurea breve) o un attestato post diploma oppure altro titolo attinente alla qualificazione professionale e i diplomi abilitanti conseguiti prima dell'anno 1990-91.
L'articolo 35 sostituisce le attuali previsioni degli articoli 32 e 33 della citata legge n. 434 del 1968, disciplinando le modalità di iscrizione all'albo professionale
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o all'elenco speciale.
L'articolo 36 innova le disposizioni dell'articolo 34 della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e la sospensione per morosità esplicitando la competenza del consiglio del collegio regionale.
L'articolo 37 modifica quanto previsto dall'articolo 35 della citata legge n. 434 del 1968 riguardante la reiscrizione la cui competenza è demandata al consiglio regionale.
L'articolo 38 sostituisce le disposizioni dell'articolo 36 della richiamata legge, disponendo che le deliberazioni assunte dal consiglio del collegio regionale, relative alla professione di perito agrario e di perito agrario laureato, devono essere comunicate anche al collegio nazionale.
L'articolo 39 attribuisce alla responsabilità disciplinare del perito agrario e del perito agrario laureato professionista anche quei fatti lesivi delle norme contenute nel codice deontologico emanato dal consiglio nazionale con spettanza al consiglio del collegio regionale e del collegio nazionale di avviare d'ufficio il procedimento disciplinare.
Gli articoli 40, 41 e 42 individuano le sanzioni disciplinari da applicarsi nei casi concreti.
L'articolo 43 prevede, tra i casi che determinano la sospensione dall'albo professionale di un iscritto, anche quelli riguardanti la recidività della censura, nonché quelli compresi nel regolamento di attuazione della legge e nel codice deontologico emanato dal consiglio nazionale.
L'articolo 44 modifica le disposizioni dell'articolo 42 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre anni e dalla professione per uguale durata e l'assegnazione ad una casa di cura o di custodia.
L'articolo 45 lascia immutato il disposto dell'articolo 43 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene il rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.
L'articolo 46 modifica le disposizioni dell'articolo di pari numero della legge n. 434 del 1968 per la competenza al collegio regionale e nazionale.
L'articolo 47 lascia invariate le disposizioni dell'articolo 45 della legge n. 434 del 1968, riguardante la prescrizione.
L'articolo 48 modifica le disposizioni dell'articolo 44 della legge n. 434 del 1968, per quanto attiene la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.
L'articolo 49 modifica le disposizioni dell'articolo di pari numero della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda la notifica delle decisioni del consiglio regionale al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente.
L'articolo 50 modifica le disposizioni dell'articolo 48 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene la nomina di un relatore tra i membri del consiglio del collegio regionale.
L'articolo 51 disciplina l'apertura del procedimento disciplinare.
L'articolo 52 modifica le disposizioni dell'articolo 50 della legge n. 434 del 1968 per quanto attiene la composizione di altro collegio giudicante e il rimborso spese.
L'articolo 53 modifica le disposizioni dell'articolo 51 della legge n. 434 del 1968 nella parte che riguarda la sostituzione del «collegio regionale del Lazio e dell'Abruzzo» al posto del «consiglio del collegio di Roma».
L'articolo 54 riproduce l'articolo 52 della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda «l'esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione».
L'articolo 55 disciplina la reiscrizione dei radiati e modifica le disposizioni dell'articolo 53 della legge n. 434 del 1968.
L'articolo 56 amplia il contenuto dell'articolo 54 del vigente ordinamento professionale del perito agrario e del perito agrario laureato ed in particolare disciplina le modalità e le procedure per la presentazione dei ricorsi.
L'articolo 57 disciplina i poteri del consiglio del collegio nazionale lasciando invariate le disposizioni dell'articolo 55 della legge n. 434 dei 1968.
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L'articolo 58 integra le disposizioni dell'articolo 56 della legge n. 434 del 1968 nella parte riguardante «il deposito in copia presso la segreteria del collegio regionale in cui è iscritto il ricorrente».
L'articolo 59 integra le disposizioni dell'articolo 57 della legge n. 434 del 1968 con l'assegnazione di un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione della ricevuta di versamento.
L'articolo 60 riproduce l'articolo 58 della legge n. 434 del 1968 per quanto riguarda l'esame dei ricorsi.
L'articolo 61 modifica le disposizioni dell'articolo 60 della legge n. 434 del 1968 nella parte riguardante la notifica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.
L'articolo 62 riproduce l'articolo 60 della legge n. 434 dei 1968 riguardante il ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale.
L'articolo 63 dispone che gli oneri derivanti dal ricorso sono di norma posti, dal consiglio nazionale, a carico della parte soccombente con la facoltà, se ritenuto opportuno, di compensare le spese tra le parti.
L'articolo 64, che modifica quanto previsto dall'articolo 61 della legge n. 434 del 1968, prevede che, qualora il Ministro della giustizia non riuscisse ad approvare nel termine di sei mesi l'aggiornamento delle tariffe professionali, le stesse possano essere aggiornate sulla base degli indici ISTAT.
L'articolo 65 stabilisce che il perito agrario può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente nel caso di mancata corresponsione degli onorari a lui spettanti.
L'articolo 66 stabilisce che il collegio regionale riscuote i contributi mediante ruoli annuali compilati dal consiglio regionale e resi esecutivi nei modi di legge, provvedendo a rimettere le relative quote intere di spettanza al collegio nazionale in due rate semestrali il 30 aprile e il 30 novembre di ciascun anno, con aggravio di interessi in caso di mora.
L'articolo 67 stabilisce il trattamento giuridico ed economico per il personale del collegio nazionale e dei collegi regionali e disciplina, nella fase transitoria, il reclutamento del personale tra i dipendenti dei collegi provinciali e la messa in mobilità per il personale in esubero.
L'articolo 68 stabilisce l'emanazione del regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero della giustizia, sentito in collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
L'articolo 69 stabilisce le norme transitorie per la cessazione dei collegi provinciali e l'insediamento dei consigli regionali, compresa la proroga della scadenza dei consigli dei collegi provinciali e del consiglio nazionale sino alle nuove elezioni. Lo stesso articolo disciplina il trasferimento del patrimonio dei collegi provinciali al collegio regionale territorialmente competente.
L'articolo 70 abroga la legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni.
L'articolo 71 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.
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